Lorch Schweisstechnik GmbH

Im Anwänder 24-26
D-71549 Auenwald-Mittelbrüden
T. +49 7191.503.0
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Condizioni generali di fornitura della Lorch Schweißtechnik GmbH

I. Ambito di validità
(1) Per tutte le attività commerciali con il Cliente, valgono le condizioni di consegna riportate qui di seguito, a meno che il Cliente non sia un consumatore, ai sensi del § 13 BGB (Codice civile tedesco). Queste valgono anche per tutte le trattative future analoghe; pure qualora esse non vengano esplicitamente concordate.
(2) Valgono esclusivamente le nostre condizioni di fornitura. Condizioni del Cliente contrarie, integrative o diverse non vengono da noi considerate, tranne qualora noi le abbiamo espressamente approvate per iscritto. Le nostre condizioni di fornitura valgono anche esclusivamente, anche qualora noi siamo a conoscenza di condizioni contrarie, integrative o diverse del Cliente ed eseguiamo il contratto senza riserve.
(3) Fintanto che diversamente non è evincibile dal contratto o dalle presenti Condizioni di fornitura, vigono i termini e le definizioni espressi in INCOTERMS 2000.

II. Modifiche ed integrazioni
Si stabilisce qui che, oltre alle trattative individuali scritte e alle presenti Condizioni di fornitura, non venga stipulato alcun accordo orale.

III. Stipula del contratto / Oggetto del contratto
(1) Le nostre offerte sono libere e da considerarsi non vincolanti. Altresì sono le descrizioni tecniche e altre informazioni riportate nelle offerte, nei prospetti, nonché altre informazioni da considerarsi inizialmente non vincolanti.
(2) Sulle immagini, i disegni, i calcoli e le altre documentazioni, messi a disposizione del Cliente, manteniamo il nostro diritto di proprietà e di autore. Non devono essere resi accessibili a terzi: ciò vale anche per le informazioni percepite dall'inizio delle trattative contrattuali in merito alla nostra attività, ai nostri servizi e ai nostri prodotti. Prima di una cessione a terzi, il Cliente necessita del nostro consenso esplicito per iscritto.
(3) Qualora l'ordine del Cliente sia qualificabile quale offerta ai sensi del § 145 BGB, noi possiamo accettarla per iscritto entro 14 giorni lavorativi (conferma d'ordine). Lo stesso vale pure nel caso in cui l'ordinazione differisca dalla nostra offerta iniziale. Il rapporto contrattuale sussiste all'atto della conferma d'ordine in forma scritta, al più tardi tuttavia, al momento in cui noi iniziamo la fornitura o la messa a disposizione della merce. La cessione della trasmissione a distanza dei dati necessita della forma scritta, secondo il presente paragrafo. Viene altresì stabilito che l'inoltro al Cliente sia riuscito, nel caso in cui noi possiamo provare presentando un rapporto di invio scritto, che sia avvenuta la trasmissione dei dati a distanza.
(4) Indicazioni, ai sensi del paragrafo 1, come pure le dichiarazioni pubbliche da noi effettuate, diventano parte integrante del contratto, qualora siano citate esplicitamente per iscritto nella nostra conferma d'ordine, ai sensi del paragrafo 3.
(5) L'oggetto contrattuale è evincibile dall'ordinazione e dalla conforme dello stesso ordine. I dettagli sono riportati nel registro degli obblighi, fintanto che ciò sia stato precedentemente con noi pattuito e concordato per iscritto.
(6) Ci riserviamo il diritto di adeguare, nelle nostre specifiche, tipologie, quantità, termini e scadenze alle nostre possibilità effettive. tali modifiche sono da considerarsi concordate, a meno che il Cliente non le rifiuti immediatamente in seguito alla ricezione della conferma d'ordine, ai sensi del paragrafo 3, nonché la modifica sia ragionevole per il Cliente, considerando gli interessi di entrambe le parti contrattuali e sia possibile contare logicamente sul consenso alla modifica.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento
(1) I nostri prezzi sono da considerarsi espressi in euro, dove questa sia la valuta in vigore, ogni volta aggravati dell'aliquota IVA imposta per legge e certificata a parte, in caso di fornitura dallo stabilimento di Auenwald-Mittelbrüden, compresi di imballaggio,  trasporto, assicurazione e inclusi di tutte le imposte, tasse doganali e contributi, da versare secondo la legge vigente in materia. Il Cliente si impegna a versare o a rimborsare tutte le imposte, le tasse doganali e i contributi da noi assunti. In assenza di accordi diversi, saranno attribuiti in fattura i costi di spedizione, ogni volta in base al listino prezzi vigente.
(2) Le forniture nel territorio della Repubblica Federale Tedesca devono essere pagate immediatamente e al netto dell'importo in fattura e senza alcuna riduzione. La detrazione per sconto necessita di previo accordo scritto speciale. In particolare, il Cliente non ha diritto alla detrazione per sconto, (a) perché al Cliente in precedenza già è stata fornita della merce con l'applicazione di uno sconto oppure (b) perché noi non rifiutiamo la detrazione di sconto già concordata ad un Cliente. Le presenti condizioni in merito alla detrazione per sconto valgono per eccezionali riduzioni di prezzo. I pagamenti sono da considerarsi onorati dalla data, nella quale l'importo a noi dovuto è a nostra disposizione.
(3) Le forniture al di fuori del territorio della Repubblica Federale Tedesca devono essere pagate al netto dell'importo in fattura dal Cliente, a scelta di quest'ultimo, come pagamento anticipato o contro lettera di credito. Forme di pagamento diverse necessitano di previo accordo scritto speciale. Durch diese auf beiden Seiten entstehende Mehrkosten trägt der Cliente. Qualora, a causa di particolare accordo scritto, si differisca dalla frase 1, in assenza di accordi diversi valgono le condizioni di pagamento di cui al paragrafo 2.
(4) Nel caso in cui si modifichino, successivamente alla stipula contrattuale, i costi di materiale, materie prime, salariali o di stipendi, ci riserviamo il diritto di adeguare il prezzo in questione in modo corrispondente.
(5) Il Cliente gode del diritto di compensazione o di ritenzione, esclusivamente in base a rivendicazioni o diritti considerati legalizzati ed inopinabili.
(6) In caso di pagamenti ritardati o dilazionati, ci riserviamo la facoltà di applicare dei tassi d'ordine bancario, tuttavia interessi minimi dell'8% oltre al tasso base, ai sensi del § 247 BGB. Siamo inoltre legittimati a trattenere tutte le forniture e la prestazione dei nostri servizi fino al completo compimento dei relativi pagamenti.
(7) Qualora, in seguito alla stipula del contratto, risulti evidente che il nostro diritto di pagamento possa essere a rischio a causa della viziata capacità contributiva del Cliente, oppure il Cliente cada in mora con il pagamento del prezzo d'acquisto derivante da altre ordinazioni, abbiamo il diritto di rifiutare il nostro servizio, fino a che il Cliente non onori il pagamento o ne dia garanzia di esecuzione. Dal nostro legittimo di rifiuto di prestare il servizio, il Cliente non può rivendicare alcun diritto. Non dovesse il pagamento o la garanzia per esso, in seguito a nostra esplicita richiesta, seguire entro 12 giorni lavorativi, siamo legittimati di recedere dal contratto e di pretendere il rimborso dei danni da ciò generati.

V. Servizi ed obblighi di cooperazione
(1) In merito al contenuto e al volume del nostro obbligo di prestazione è indicativa la nostra conferma d'ordine scritta, eventualmente connessa ad un registro degli obblighi, talora questo sia stato da noi precedentemente accettato per iscritto.
(2) Il Cliente gode della facoltà di pretendere delle modifiche all'oggetto contrattuale, ai sensi del nr. III./5. frase 1, fintanto che egli accetti per questo i costi e la posticipazione delle scadenze a ciò connesse. In ogni caso, vale una modifica del precedente concordata solo e se in merito sia stata contemplata la modifica per iscritto.
(3) Dovessero essere opportune per il Cliente delle prestazioni parziali e rimanessero tali senza influenzare il volume di servizi e la scadenza di fornitura pattuiti precedentemente, queste possono avvenire e addebitate in fattura.
(4) L'accordo sulle scadenze e i termini di fornitura ha luogo generalmente a condizione della cooperazione del Cliente, secondo quanto stabilito nel contratto. Il rispetto del nostro obbligo di prestazione prevede lo svolgimento dei servizi preparativi da parte del Cliente. Fintanto che ciò non avviene, noi abbiamo il diritto di ritardare l'esecuzione del nostro servizio. Dalla legittima posticipazione della prestazione, il Cliente non può derivare alcun diritto. Le norme riportate nel presente paragrafo trovano applicazione in particolare, qualora il Cliente dovesse trovarsi in mora con il pagamento a causa di un'anticipata prestazione da parte nostra.
(5) Dovessimo noi stessi non correttamente o puntualmente ricevere una fornitura, nonostante avessimo inoltrato ai nostri fornitori affidabili ordinazioni sufficienti, saremmo esonerati dal nostro obbligo di servizio e siamo legittimati a recedere immediatamente dal contratto.

VI. Ritardo nella prestazione / Disturbi nella prestazione e loro conseguenze
(1) Dovesse una scadenza accordata o un termine non essere rispettato, a causa di un impedimento temporaneo e non a noi imputabile (es. cause di forza maggiore, catastrofi naturali, carenze generali di energia o materie prime, conflitti lavorativi o anomalie nel trasporto non facilmente risolvibili) presso di noi o i nostri fornitori, allora ne consegue un'adeguata posticipazione delle scadenze o ritardo dei termini. Riguardo ad una tale evenienza, informeremo immediatamente il Cliente. Qualora tali condizioni impedenti dovessero persistere per un mese dopo la scadenza pattuita, ognuna delle parti contrattuali è legittimata a recedere per iscritto dal contratto. Sono escluse ulteriori rivendicazioni generate dal superamento della scadenza di prestazione non da noi causato.
(2) In caso di ritardo, il rimborso per ritardo a favore del Cliente ammonta ad un massimo di 5 % del valore della prestazione. Il Cliente può fissare per noi in forma scritta anche una scadenza successiva adeguata, pari ad almeno 15 giorni lavorativi. In seguito al superamento infruttuoso di tale scadenza, il Cliente è legittimato a recedere dal contratto. L'indennizzo sostitutivo per la prestazione è limitato ai danni prevedibili di cui in contratto. Le norme qui contenute valgono in modo corrispondente, qualora noi – senza essere legittimati a ciò – eseguiamo il nostro servizio solo parzialmente.
(3) Diritti del Cliente a causa dell'esclusione dell'obbligo alla prestazione e a causa di impedimento all'esecuzione del nostro servizio alla stipula del contratto sono limitati ai danni o ai costi prevedibili di cui in contratto. Lo stesso vale, dovessimo noi eseguire il nostro servizio solo parzialmente.
(4) Nei casi del paragrafo 2 e 3, la responsabilità legale rimane immutata (a) per danni all'incolumità delle persone o alla loro salute, generati da una violazione a noi imputata degli obblighi, (b) per danni da violazioni da parte nostra agli obblighi contrattuali rilevanti e (c) per altri danni, nel caso in cui la violazione degli obblighi sia dovuta a dolo o a grave negligenza. Un obbligo contrattuale è da considerarsi rilevante, qualora il suo rispetto permetta la regolare esecuzione del contratto e la parte contrattuale sia lecita a considerare la sua osservanza regolarmente. Le frasi 1 e 2 valgono relativamente per una violazione degli obblighi da parte dei nostri rappresentanti legali, organi, dipendenti dirigenziali o altri soggetti ausiliari.

VII. Luogo di attività e di svolgimento / passaggio dei rischi /consegna /spedizione
(1) In assenza di accordi diversi, vige la fornitura franco stabilimento di Auenwald. La spedizione avviene a rischio e a costi del Cliente. Ciò vale altresì per forniture parziali e rinvii. Nel caso in cui dovesse avvenire un collaudo finale, questo è indicativo per la trasmissione dei rischi. Il collaudo deve essere eseguito alla data stabilita, in seguito alla nostra dichiarata disponibilità ad effettuarlo. Il Cliente ha il diritto di rifiutare il collaudo, solo in caso di vizi rilevanti della cosa da lui constato.
(2) Qualora la spedizione o il collaudo ritardi a causa di condizioni non a noi imputabili, il rischio passa al Cliente a partire dalla data della comunicazione della disponibilità all'invio. lo stesso vale, nel caso in cui il Cliente sia in ritardo nella cessione.
(3) Qualora il Cliente sia in ritardo con la richiesta, il collaudo o il ritiro della merce, oppure il posticipo o l'interruzione della spedizione sia a lui attribuibili o da lui richiesti, allora siamo legittimati a rivendicare un indennizzo per i danni da ciò generati, incluse le spese supplementari (es. spese di stoccaggio). Per questo, addebitiamo un costo forfettario pari allo 0,5% mensile del prezzo netto pagabile per la merce, ai sensi del Nr. IV./1., tuttavia fino ad un massimo del 5% del prezzo netto pagabile per la merce, a iniziare dal superamento della scadenza di fornitura oppure – in assenza di scadenza di fornitura – alla comunicazione della nostra disponibilità all'invio della merce. Il costo forfettario viene addebitato, indipendentemente dal fatto se la merce sia stoccata presso un nostro magazzino o un luogo appartenente a terzi. Ci riserviamo la facoltà di esigere un indennizzo superiore o la rivendicazione di altri o supplementari diritti; il costo forfettario è tuttavia quantificabile in pretese pecuniarie.
(4) Eventualmente nell'ambito della nostra copertura assicurativa, siamo legittimati a trasmettere le prestazioni assicurative a noi esatte al Cliente, fintanto che l'assicuratore ci abbia in precedenza indennizzato in merito. Noi non siamo però obbligati a stipulare , né a mantenere un'assicurazione in merito. Dovesse il Cliente richiedere ciò per iscritto, è lecito verificare se e in quale misura le merci da questi messeci a disposizione siano coperte dalla nostra assicurazione per responsabilità civile verso terzi e se a sue spese possiamo assicurare i rischi menzionati dal Cliente per iscritto.
(5) Se non diversamente concordato, noi siamo liberi di scegliere il mezzo e la via di trasporto, senza essere responsabili che ciò sia la possibilità più rapida o economica.
(6) Gli imballaggi di trasporto o usa e getta non verranno da noi ritirati.

VIII. Responsabilità per i vizi delle cose
(1) La nostra responsabilità per i vizi della cosa prevede che il Cliente adempia regolarmente i suoi obblighi di controllo e di denunzia dei vizi, ai sensi del §§ 377, 381 par. 2 HGB, considerando in questo la necessità che la denuncia (a) dei vizi della cosa avvenga in forma scritta (b) e immediatamente, al più tardi tuttavia entro 8 giorni dalla fornitura della merce. Lo stesso vale per tutti i nostri servizi prestati.
(2) Per vizi della cosa, non causanti la riduzione del valore della merce, per l'uso concordato e previsto o normale, il Cliente non può derivare alcun diritto, a meno che il vizio interessi una violazione agli obblighi legali per dolo o per grave negligenza, oppure causi un rischio per l'incolumità delle persone o della loro salute. La frase 1 vale per istruzioni di montaggio difettose.
(3) Non contemplati nella nostra responsabilità per i vizi della cosa sono quei vizi della cosa, dovuti ad un uso, stoccaggio o manutenzione impropri, oppure da una modifica scorretta dei nostri prodotti, all'uso di componenti o sostanze inadatti o simili. Lo stesso vale per l'uso normale o per l'usura.
(4) Qualora la merce presenti un vizio della cosa all'atto della cessione dei rischi, siamo obbligati solamente ad una prestazione successiva. La prestazione successiva avviene, a nostra discrezione, tramite perfezionamento successivo o fornitura sostitutiva. Con la riserva della frase 7, noi ci assumiamo i costi della prestazione successiva necessaria, in particolare i costi di trasporto, percorso, lavoro e materiale, fintanto che tali spese non aumentino per la richiesta di portare la merce di una fornitura in altro luogo, diverso dalla sede commerciale del Cliente, oppure fintanto che noi dobbiamo effettuare i nostri servizi in altro luogo. Le parti sostituite sono di nostra proprietà. In caso di un perfezionamento successivo, rimane a nostra discrezione di scegliere di svolgere questo (a) presso il Cliente il loco o (b) di effettuare il perfezionamento successivo in una delle nostre officine. Nel caso in cui il perfezionamento successivo avvenga in un nostro stabilimento, il Cliente é obbligato a traspor are la merce difettosa fino allo stabilimento da noi comunicato. Le spese del trasporto della merce difettosa fino allo stabilimento da noi comunicato rimangono a carico del Cliente; i costi del trasporto di ritorno della merce migliorata sono da noi assunti.
(5) Qualora la prestazione successiva venisse a mancare, il Cliente gode del diritto, nei limiti previsti dalla legge e dalle premesse di cui alla frase 2, a propria scelta di recedere dal contratto o di esigere una riduzione del prezzo d'acquisto. La fissazione di un'altra scadenza, come pure il godimento del diritto di recesso o di riduzione, necessitano di una previa dichiarazione scritta.
(6) Fintanto che non diversamente evincibile (paragrafi da 7 a 11), sono esclusi ulteriori diritti del Cliente - qualsiasi sia il loro fondamento giuridico. Da ciò non vengono interessati i diritti di garanzia o a causa di dolo.
(7) Noi rispondiamo per danni all'incolumità delle persone o alla loro salute, qualora la violazione degli obblighi sia a noi imputata.
(8) Per danni diversi, da quelli contemplati al par. 7 rispondiamo secondo la legislazione vigente, qualora la violazione degli obblighi sia a noi imputata e un obbligo contrattuale rilevante, di cui al Nr. VI./ 4. frase 2, venga leso. In caso di violazione di obblighi contrattuali non rilevanti, noi rispondiamo secondo la legge vigente qualora noi abbiamo causato tale violazione per dolo o per grave negligenza.
(9) La responsabilità per danni lievi a cose o a patrimoni è limitata ai danni previsti dal contratto. In particolare, da tale limitazione di responsabilità sono esclusi danni diretti e indiretti, a meno che questi siano contemplati e previsti nel contratto.
(10) I precedenti paragrafi 7 e 9 valgono in particolare per una violazione agli obblighi da parte dei nostri rappresentanti legali, organi, dipendenti dirigenziali o altri soggetti ausiliari.
(11) La distribuzione legale e comune dell'onere delle prove rimane immutata dalle presenti norme.
(12) I diritti da vizio di cosa cadono in prescrizione, con riserva del §§ 438 paragrafo 1 Nr. 2 (materiali di costruzione, materie prime e componenti), 479 (regresso dei fornitori), 634a par. 1 Nr. 2 (materiali di costruzione) BGB in un anno dall'inizio della prescrizione, a meno che (a) sussista un danno ai sensi del paragrafo 7, (b) o sia incorsa una violazione di un obbligo contrattuale rilevante, ai sensi del Nr. VI./ 4. frase 2 oppure (c) è stato leso per dolo o grave negligenza un obbligo contrattuale rilevante. Il collaudo di un'opera è da considerarsi riuscita al più tardi 15 giorni dalla comunicazione dal posizionamento concluso. Nel caso in cui nella fornitura di merce sia previsto il „collaudo finale“, la prescrizione ha inizio da essa; è da considerarsi riuscita, se il Cliente non esegua il collaudo finale entro una scadenza adeguata e pattuita. Diritti derivanti dalla garanzia, da dolo o da uso improprio o derivanti dalla Legge sulla responsabilità per i prodotti, rimangono immutati.
(13) Nei casi, in cui il Cliente, di cui al § 478 paragrafi 1, 2 o 5 (regresso a fornitori) BGB, rivendichi i suoi diritti di rivalsa nei nostri confronti, i precedenti paragrafi da 2 a 12 non trovano alcuna applicazione.

IX. Ulteriore responsabilità per rimborso danni
(1) Se non diversamente contemplato qui di seguito (par. 2 e 3), valgono le norme di cui al VIII./6. fino 11 per tutti gli altri diritti di indennizzo speciali, qualsiasi ne sia il fondamento giuridico. Valgono in particolare per la nostra responsabilità delittuosa o di violazione di un obbligo precontrattuale.
(2) La clausola di cui al par. 1 non vale per diritti derivanti dalla Legge sulla responsabilità per i prodotti.
(3) Fintanto che la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e soggetti ausiliari.

X. Prescrizione generale
I diritti derivanti dalla prescrizione regolare triennale, cadono in prescrizione in due anni dal loro sussistere, ma dalla loro conoscenza di sussistenza del diritto da parte del Cliente. Diritti derivanti dalla garanzia, da dolo o da uso improprio o derivanti dalla Legge sulla responsabilità per i prodotti, rimangono immutati. La frase 1 non vale per la responsabilità da violazione dell'incolumità umana o per la responsabilità da atti causati da dolo o grave negligenza.

XI. Riserva di proprietà
(1) La proprietà sulle merci da noi fornite rimane riservata, fintanto che tutti i diritti nei confronti del Cliente e derivanti dal rapporto commerciale, nonché i diritti sussistenti in da contratti contemporanei o stipulati in futuro, siano stati onorati. Ciò vale anche nel caso in cui crediti nascano da una fattura in corso o derivino da un saldo. Il Cliente è obbligato a trattare la merce fornita con cura e ad assicurarla a nostro favore, rispetto ai pericoli comuni (fuoco, acqua, tempesta o furto). Qualora debbano essere condotti degli interventi di manutenzione o ispezione, l'acquirente deve eseguirli puntualmente e a proprie spese.
(2) Fino al completo pagamento, il Cliente è obbligato a fornire informazioni complete sulla merce da noi consegnata. Il Cliente, fintanto e per quanto sussista la riserva di proprietà, appropriarsi o dare in pegno la merce in garanzia, senza il nostro previo consenso scritto. Le stipule di contratti finanziari (quali leasing), i quali includano i nostri diritti di riserva, necessitano di un previo consenso scritto da parte nostra, a meno che il contratto non obblighi l'istituto finanziario a versare a noi la quota di capitale in questione.
(3) Il Cliente è tenuto a comunicarcelo immediatamente per iscritto, qualora (a) la merce venga impegnata da parte di terzi o debba essere impiegata in altra forma (b) venga danneggiata o distrutta, (c) venga ceduta o cambi di proprietario oppure (d) l'indirizzo nazionale o estero del Cliente sia modificato o la sede della merce.
(4) In caso di comportamento del Cliente violante gli obblighi contrattuali, in particolare in caso di mora nel pagamento, noi siamo legittimati – per quanto la legge vigente lo preveda, eventualmente dopo aver fissato una scadenza successiva adeguata – (a) a recedere dal contratto o/e (b) al ritiro e alla rivalutazione della merce, ed il Cliente è obbligato a cederle a proprio carico. Allo scopo della restituzione della merce, il Cliente è in tal caso obbligato senza riserve a permetterci l'accesso ai suoi siti di stoccaggio e commerciali, senza impedimenti, e a permetterci il nuovo possesso della merce.
(5) In caso di impegni e altri interventi di terzi, il Cliente è tenuto a cooperare immediatamente e a proprie spese, in vista del nostro intervento per tutelare i nostri diritti. lo stesso vale qualora il Cliente subisca la confisca dei beni, in particolare venga presentato un'istanza di insolvenza in merito al suo patrimonio. Il Cliente risponde, oltre al soggetto terzo, dei costi legali e extra-giudiziali di un'accusa per diritti di terzi, ai sensi del § 771 ZPO.
(6) L'istanza di apertura di un procedimento d'insolvenza sul patrimonio del Cliente ci legittima a recedere dal contratto e ad esigere la consegna immediata della merce.
(7) Il Cliente ha la facoltà di commercializzare regolarmente o di perfezionare la merce. Qualsiasi lavorazione è eseguita da questi per noi, senza che noi ne deriviamo alcun obbligo. In caso di lavorazione, unione o miscelazione della merce con altri prodotti, quale nostra merce soggetta a riserva di proprietà, noi siamo in genere titolari di una comproprietà per l'oggetto così creato dalla lavorazione, in rapporto al valore della merce (= valore lordo in fattura, inclusi i costi accessori e le imposte) soggetta a riserva di proprietà, per il valore del nuovo oggetto, unione o miscelazione della merce con altri prodotti, in rapporto al valore della merce soggetta a riserva di proprietà per il valore dell'altra merce. Non appena la nostra proprietà vanifica a causa di miscelazione o di unione con altri prodotti, il Cliente è tenuto a osservare la nostra comproprietà.
(8) Il Cliente cede a nostro favore tutti i diritti derivanti dalla successiva commercializzazione, nei confronti di un acquirente o di un soggetto terzo, inclusi tutti i diritti accessori e tutti i diritti di saldo generati dalla considerazione in rapporti di conto corrente per sicurezza, anche per tutti gli altri diritti generati dal rapporto commerciale. In seguito alla cessione, il Cliente è autorizzato a incassare i diritti pecuniari a noi ceduti. Noi ci riserviamo il diritto di rifiutare l'ulteriore commercializzazione e l'incasso, nonché di incassare noi stessi i pagamenti in questione, dovesse il Cliente non ottemperare regolarmente agli obblighi contrattuali nei nostri confronti.

XII. Clausole accessorie
(1) I diritti del Cliente non sono cedibili.
(2) Per le presenti Condizioni di fornitura e tutti i rapporti giuridici con il Cliente, vige esclusivamente il diritto in vigore nella Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione ONU sulla Vendita Internazionale di beni (CISG) e delle eventuali norme contrarie dell'IPR, riferenti al diritto di un Paese diverso. Premesse ed effetti della riserva di proprietà, ai sensi del Nr. XI., sono soggetti invece al diritto vigente nel rispettivo sito di stoccaggio della merce, fintanto che la scelta del diritto in questione e a favore del diritto tedesco, sia considerato inaffidabile e inefficace.
(3) Foro competente esclusivo per qualsiasi disputa è il tribunale di Auenwald- Mittelbrüden, ossia della nostra sede commerciale; noi siamo però legittimati a denunciare il Cliente anche presso il foro competente nella sua sede.
(4) Qualora singole clausole risultino inefficaci o le Condizioni di fornitura contengano dei vuoti giuridici, ciò non inficia la validità delle restanti clausole. In sostituzione della clausola inefficace vale una clausola concordata che corrisponda al senso e all'obiettivo della clausola considerata inefficace. In caso di vuoti giuridici, vale come concordata la clausola corrispondente per senso e mira a quella che sarebbe stata approvata nelle Condizioni di fornitura, nel caso in cui le parti contrattuali avessero avuto in precedenza tale occasione.

Versione 12/2010